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Sez. 1, Sentenza n. 12339 del 20/02/2020 Cc. (dep. 16/04/2020) Rv. 278701 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova terapeutico - Condizioni - Pena detentiva da espiare non superiore a quattro anni per titolo comprensivo anche di reati di cui all'art. 4-bis ord. pen. - Scindibilità del cumulo - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278701-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di affidamento in prova terapeutico, poiché la condizione di accesso alla misura prevede che la pena detentiva inflitta o ancora da espiare sia contenuta nel limite di sei anni ovvero di quattro anni, se relativa a titolo esecutivo comprendente reati di cui all'art. 4-bis, legge 26 luglio 1975 n. 354, non è consentita la scissione virtuale del cumulo, in caso di pena da espiare superiore ai quattro anni, al fine di imputare quella già espiata ai reati in questione.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)