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Sez. 1, Sentenza n. 51882 del 13/09/2016 Cc. (dep. 05/12/2016) Rv. 268843 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova terapeutico - Condizioni - Reato ostativo di cui all'art. 4 bis ord. pen. - Pena detentiva da espiare non superiore a quattro anni - Scindibilità del cumulo - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-09-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268843-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di affidamento in prova terapeutico ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, nel caso di titolo esecutivo comprendente anche taluni dei reati previsti dall'art. 4-bis ord. pen. non è consentito lo scioglimento virtuale del cumulo, ma deve essere considerata la pena complessiva da espiare. (In applicazione del principio la Corte ha annullato l'ordinanza che aveva ammesso alla misura alternativa in questione il condannato, cui restava da espiare una pena superiore a quattro anni, di cui tre relativi al reato ostativo di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)