Sez. 1, Sentenza n. 1405 del 14/12/2010 Cc. (dep. 19/01/2011) Rv. 249425 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova terapeutico - Provvedimento di unificazione di pene concorrenti - Reati ostativi - Scindibilità del cumulo - Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La sopravvenienza, nel corso di un affidamento terapeutico concesso ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, relativo ad una pena superiore a quattro anni di reclusione e comprensivo di reati indicati dall'art. 4-bis dell'Ordinamento Penitenziario, non è d'ostacolo allo scioglimento del cumulo ai fini della verifica di ammissibilità di prosecuzione della misura, sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai reati ostativi.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)