Sez. 1, Sentenza n. 41322 del 07/10/2009 Cc. (dep. 27/10/2009) Rv. 245057 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova terapeutico - Condizioni - Pena detentiva da espiare non superiore a quattro anni per titolo comprensivo anche di reati di cui all'art. 4 bis ord. pen. - Scindibilità del cumulo - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di affidamento in prova terapeutico, poiché la condizione di accesso alla misura relativa alla pena detentiva inflitta o ancora da espiare è prevista in via alternativa in sei anni o in quattro anni, se relativa a titolo esecutivo comprendente reati di cui all'art. 4-bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), non è consentita la scissione virtuale del cumulo, in caso di pena da espiare superiore ai quattro anni, al fine di imputare quella già espiata ai reati in questione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)