Sez. 3, Sentenza n. 12952 del 29/10/1998 Ud. (dep. 11/12/1998) Rv. 212424 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti - Configurabilità del delitto - Anche in caso di mancata corresponsione della retribuzione - Ragione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
Il delitto previsto dall'art. 2, comma primo bis, della legge 11 novembre 1983 n. 638, che punisce l'omesso versamento dei contributi previdenziali, ha il suo presupposto non tanto nella effettiva corresponsione della retribuzione e nell'effettivo prelievo alla fonte della ritenuta contributiva, quanto piuttosto nell'esistenza di un rapporto di lavoro retribuito e quindi nella sussistenza in capo al datore di lavoro dell'obbligo di corrispondere la retribuzione e di effettuare la ritenuta contributiva. Oggetto giuridico del reato è quello di assicurare il fedele adempimento del rapporto di sostituzione imposto al datore di lavoro per il versamento delle quote contributive a carico dei lavoratori dipendenti.
Riferimenti normativi: Legge 01/09/1983 num. 2463 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)