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Sez. 3, Sentenza n. 5547 del 07/05/1997 Ud. (dep. 11/06/1997) Rv. 208388 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Mancato pagamento di retribuzione ai dipendenti - Obbligo di versamento delle ritenute all'I.N.P.S. - Insussistenza - Reato di cui all'art.2 Legge n. 638 del 1983 - Configurabilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1997-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208388-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

Qualora non siano state materialmente corrisposte le retribuzioni, non sorge neppure l'obbligo di corrispondere all'istituto previdenziale le prescritte ritenute e quindi non sussiste il reato di cui all'art.2 Legge 11 novembre 1983, n 638.Infatti detta norma non intende colpire il fatto omissivo del mancato versamento dei contributi, bensì quello commissivo dell'appropriazione indebita da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali prelevate alla fonte dallo stipendio dei lavoratori subordinati: ciò da un lato presuppone la materiale ed effettiva erogazione della retribuzione ai dipendenti e dall'altro determina l'insussistenza del reato allorché il datore di lavoro non abbia corrisposto le retribuzioni ai dipendenti e, quindi, non abbia in concreto operato le ritenute.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)