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Sez. 3, Sentenza n. 3281 del 14/10/1997 Cc. (dep. 04/11/1997) Rv. 208869 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Mancato pagamento della retribuzione ai dipendenti - Obbligo di versamento della ritenuta all'INPS - Sussistenza - Reato previsto dalla l. 11 novembre 1983 n. 638 - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208869-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

L'illecito penale conseguente allo omesso versamento dei contributi INPS prescinde dall'effettiva corresponsione delle retribuzioni ed il reato non viene meno a causa dell'inadempimento contrattuale costituito, a monte, dall'omesso pagamento delle retribuzioni. Il rapporto giuridico previdenziale è infatti autonomo rispetto a quello di lavoro. Il riferimento alla "ritenute operate" sulla retribuzione deve perciò essere interpretato esclusivamente quale indicazione di un criterio di calcolo per la quantificazione del contributo.

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)