Sez. 3, Sentenza n. 3281 del 14/10/1997 Cc. (dep. 04/11/1997) Rv. 208869 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Mancato pagamento della retribuzione ai dipendenti - Obbligo di versamento della ritenuta all'INPS - Sussistenza - Reato previsto dalla l. 11 novembre 1983 n. 638 - Configurabilità.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
L'illecito penale conseguente allo omesso versamento dei contributi INPS prescinde dall'effettiva corresponsione delle retribuzioni ed il reato non viene meno a causa dell'inadempimento contrattuale costituito, a monte, dall'omesso pagamento delle retribuzioni. Il rapporto giuridico previdenziale è infatti autonomo rispetto a quello di lavoro. Il riferimento alla "ritenute operate" sulla retribuzione deve perciò essere interpretato esclusivamente quale indicazione di un criterio di calcolo per la quantificazione del contributo.
Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)