Sez. 3, Sentenza n. 11041 del 30/10/1997 Ud. (dep. 02/12/1997) Rv. 209048 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Ritenute previdenziali e assistenziali - All'INPS - Mancato versamento - Materiale pagamento al lavoratore - necessità per la configurazione del reato - Sussistenza.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
In materia di mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali all'INPS il termine "ritenuta" va collegato al materiale esborso delle somme dovute al dipendente, e non al diritto insorto a seguito di una prestazione lavorativa effettuata non a titolo gratuito. Ne consegue che la corresponsione delle retribuzioni è il presupposto del reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 463 del 1983.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)