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Sez. 1, Sentenza n. 44602 del 11/11/2008 Ud. (dep. 01/12/2008) Rv. 241912 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Concessione per condanna a pena dell'ammenda - Obbligo del giudice di motivazione sull'utilità del beneficio per l'imputato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241912-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Nell'ambito del potere discrezionale riconosciuto dall'art. 163 cod. pen., il giudice può, anche di ufficio, concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena dell'ammenda, facendo prevalere, sul contrario interesse dell'imputato, l'utilità che discende dalla funzione rieducativa insita nel beneficio in questione: di tale prevalente utilità il giudice è però tenuto a fornire concreta giustificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)