Sez. 5, Sentenza n. 21520 del 08/05/2002 Cc. (dep. 31/05/2002) Rv. 221928 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA | Presenza di ricorso per cassazione da qualificarsi inammissibile - Prevalenza della causa di estinzione sulla dichiarazione di inammissibilità - Sussistenza.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA
La Corte di cassazione deve dichiarare la estinzione del reato conseguente a remissione di querela anche in presenza di ricorso da qualificarsi inammissibile, atteso che l'art. 152 comma III cod. pen. prevede che la remissione possa intervenire fino a che non sia stata pronunciata condanna, e deve intendersi per tale solo quella che abbia acquistato carattere di irrevocabilità; il che, nel caso sia stato proposto ricorso per cassazione, si verifica, ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. proc. pen., solo "dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 340 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 340 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)