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Sez. L, Sentenza n. 4524 del 10/04/2000 (Rv. 535523 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Attività di formazione - Finalità - Modulabilità in funzione della natura e delle caratteristiche delle mansioni - Rimessione della distribuzione nel tempo della suddetta attività a scelte discrezionali del datore di lavoro - Esclusione - Limiti - Valutazione del giudice di merito sull'adeguatezza della formazione resa - Incensurabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535523-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

Nel contratto di formazione e lavoro l'attività di formazione - che è compresa nella causa del contratto e non deve essere finalizzata ad un generico affinamento professionale attraverso un altrettanto generico addestramento, ma al conseguimento della specifica qualificazione professionale prevista nel relativo progetto - è modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, potendo assumere maggiore o minore rilievo a seconda che si tratti di lavori di elevata professionalità o di semplici prestazioni di mera esecuzione, ma la sua distribuzione nel tempo non può essere esclusivamente rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro qualora ciò comprometta l'attuazione dell'indicata funzione del contratto. La valutazione dell'adeguatezza dello svolgimento della formazione resa ad attuare lo scopo del contratto è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato che il rapporto di lavoro oggetto della controversia era da considerare a tempo indeterminato in considerazione dell'inadempimento del datore di lavoro consistito nella mancata distribuzione nel corso del biennio di addestramento dei corsi teorici previsti e nella loro concentrazione nella terza parte del rapporto, la quale era dipesa da una scelta discrezionale dello stesso datore di lavoro ed aveva determinato lo stravolgimento del progetto formativo, non consentendo l'acquisizione di quella ottimale qualificazione professionale che era stata auspicata nel progetto stesso).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)