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Sez. L, Sentenza n. 1306 del 27/02/1979 (Rv. 397558 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI EX ART 29 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 8 GENNAIO 1970 DEI METALMECCANICI - LEGITTIMITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397558-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI EX ART 29 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 8 GENNAIO 1970 DEI METALMECCANICI - LEGITTIMITA - LIMITI.*

L'art 29 del CCNL 8 gennaio 1970 per i lavoratori metalmeccanici, il quale stabilisce che, nel caso di passaggio alla categoria impiegatizia, l'anzianita di servizio prestato nella categoria operaia e considerato utile nella misura del venti per cento ai fini della liquidazione a scaglioni dell'indennita di anzianita, attua un sistema di liquidazione che e legittimo fintanto che l'applicazione di detto coefficiente sull'ultima retribuzione non determini per il lavoratore un risultato deteriore rispetto a quello che si otterrebbe con l'applicazione della disciplina contrattuale collettiva operaia, assumendo sempre per base la retribuzione da ultimo percepita dal lavoratore come impiegato ed in relazione alla durata della permanenza del dipendente nella categoria medesima. (Conf 2352/78, mass n 391749; (Conf 2345/78, mass n 391740).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 08/01/1970 num. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)