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Sez. 3, Sentenza n. 3123 del 12/10/1999 Cc. (dep. 20/11/1999) Rv. 214977 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Revoca del provvedimento ammissivo - Legittimità - Sussistenza - Ad opera del giudice procedente - Ammissibilità - Ragione.
Stato
decisa il 1999-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214977-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

Il giudice dinanzi al quale pende il procedimento è competente a revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (ex legge 217 del 1990) anche nell'ipotesi in cui risulti che la mancanza dei requisiti reddituali sia originaria, e ciò indipendentemente dalla richiesta dell'intendente di finanza (ora direzione regionale delle entrate), prevista dal secondo comma dell' art. 10. Il giudice competente a decidere sul patrocinio dei non abbienti non può essere, infatti, condizionato dagli accertamenti e dalla richiesta dell'intendente di finanza; con la conseguenza che detto giudice può valutare i requisiti reddituali richiesti anche in difformità degli accertamenti da questi effettuati ed indipendentemente dalla attivazione dell'ufficio finanziario. Invero tale competenza si configura come esercizio della generale potestà di autotutela della pubblica amministrazione, posto che la decisione in ordine al patrocinio a spese dello Stato a favore dei non abbienti ha sostanzialmente natura amministrativa.

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)