diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6319 del 26/10/1983 (Rv. 431066 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - CONTRAVVENZIONI DEPENALIZZATE - SANZIONE PECUNIARIA - ORDINANZA - INGIUNZIONE CONTENENTE L'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - DISCIPLINA EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 689/1981 - APPLICABILITÀ A FATTI ANTERIORMENTE COMMESSI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431066-01

ATTI AMMINISTRATIVI - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - CONTRAVVENZIONI DEPENALIZZATE - SANZIONE PECUNIARIA - ORDINANZA - INGIUNZIONE CONTENENTE L'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - DISCIPLINA EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 689/1981 - APPLICABILITÀ A FATTI ANTERIORMENTE COMMESSI - LIMITI.*

Nel giudizio di opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, le Disposizioni dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale, trovano applicazione in via transitoria, con riguardo a fatti anteriormente commessi, ai sensi dell'art. 40 della legge medesima, solo quando si tratti di infrazioni con essa legge depenalizzate, e non anche rispetto alle violazioni già in precedenza depenalizzate, ovvero contemplate "ab origine" come infrazioni amministrative. (Conf 773/83, mass n 425518; (Conf 5945/82, mass n 423694).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 7, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)