Sez. 1, Sentenza n. 6542 del 11/05/2001 (Rv. 546585 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE | Controversie nascenti dal contratto di appalto - Devoluzione al giudizio arbitrale ex art. 16 legge 741/1981 - Declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 16 legge 741/1981 (Corte Cost. 152/1996) - Ripristino della facoltà di entrambe le parti di escludere la competenza arbitrale ex art. 47 d.P.R. n. 1062 del 1963 - Declinatoria tempestivamente effettuata in data anteriore alla pronuncia d'incostituzionalità - Sufficienza - Onere di tempestiva reiterazione rispetto alla data di pubblicazione della pronuncia d'incostituzionalità - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE
In tema di controversie nascenti dal contratto di appalto di opere pubbliche, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 1996 - dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 16 della legge 10 dicembre 1981 n. 741 "nella parte in cui non stabilisce che la competenza arbitrale può essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti", è stata ripristinata la facoltà di esclusione della competenza arbitrale ad opera di entrambe le parti nel termine previsto dall'art. 47 del d.P.R. n. 1062 del 1963, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza stessa. Tuttavia ove detta facoltà sia stata esercitata con specifica dichiarazione ancor prima della pronuncia d'incostituzionalità, in qualche modo anticipandone gli effetti, tale declinatoria deve ritenersi utile e tempestiva, in quanto divenuta legittima ed efficace a seguito della pronuncia d'incostituzionalità.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1963 num. 1062 art. 47, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)