Sez. 3, Sentenza n. 1857 del 08/03/1990 (Rv. 465744 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI D'IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - POSTO MACCHINA - RAPPORTO PERTINENZIALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - IN GENERE - (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI D'IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - POSTO MACCHINA - RAPPORTO PERTINENZIALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Con riguardo alla locazione di immobili urbani, sussiste la presunzione di un rapporto pertinenziale a norma dell'art. 817 cod. civ. tra l'appartamento destinato ad abitazione ed il posto macchina sito nell'autorimessa condominiale, qualora gli immobili appartengano al medesimo proprietario, siano ubicati nel medesimo edificio, siano concessi in locazione allo stesso conduttore ed il posto macchina risulti destinato a soddisfare le esigenze abitative della famiglia alloggiata nell'appartamento anche se ciò avvenga con separati e successivi contratti, atteso che la volontà del locatore in ordine alla destinazione dell'autorimessa, può anche essere desunta da un successivo negozio con il quale egli, trasferendo il bene considerato accessorio in godimento allo stesso soggetto che si trova già nel possesso, in forza di un rapporto di natura personale, della cosa principale, consente di fatto una miglior utilizzazione di quest'ultima. (V 62/89, mass n 461301; (V 8546/87, mass n 456070).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)