Sez. 1, Sentenza n. 4048 del 13/06/1983 (Rv. 428997 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - IN GENERE - DEBITO DI VALUTA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO DERIVANTE DA SOPRAVVENUTA SVALUTAZIONE MONETARIA, EX ART. 1224 COD. CIV. - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - IN GENERE - DEBITO DI VALUTA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO DERIVANTE DA SOPRAVVENUTA SVALUTAZIONE MONETARIA, EX ART. 1224 COD. CIV. - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO.*
L'Obbligo di pagare l'indennità di espropriazione costituisce debito di valuta, come tale soggetto al principio nominalistico, con la conseguenza che, in caso di ritardato pagamento, il risarcimento del maggior danno derivante da sopravvenuta svalutazione monetaria non può avvenire in modo automatico, sotto il profilo del danno emergente, ma postula che il creditore assolva l'Onere della prova diretta di tale maggior danno, ovvero dell'allegazione di fatti che possano essere ritenuti notori dal giudice del merito o costituire la base di un giudizio di presunzione semplice. (V 3890/81, mass n 414540; (V 2733/78, mass n 392126; (Conf 4364/82, mass n 422344).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)