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Sez. 2, Sentenza n. 3890 del 15/06/1981 (Rv. 414540 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO DIPENDENTE DALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - OGGETTO - POTERI RELATIVI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1981-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414540-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO DIPENDENTE DALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - OGGETTO - POTERI RELATIVI DEL GIUDICE.*

In tema di inadempimento di obbligazione pecuniaria, il creditore che intenda ottenere il risarcimento del maggior danno dipendente dalla svalutazione monetaria, a norma dell'art 1224, secondo comma, cod civ, ha l'Onere di allegare e dimostrare, avvalendosi di ogni possibile mezzo di prova, il pregiudizio patrimoniale risentito; ed il giudice puo, in Mancanza di altre specifiche prove, utilizzare, oltre al notorio acquisito alla comune esperienza, presunzioni fondate su condizioni e qualita personali del creditore e sulle modalita di impiego del denaro, coerenti - secondo i criteri della normalita e della possibilita - con tali elementi, per desumere dal complesso di questi dati (integrati, ove occorra, con criteri equitativi) quali maggiori utilita, nei singoli casi, la somma tempestivamente pagata avrebbe potuto procurare al creditore, rimanendo fermo, per quest'ultimo, l'Onere di dimostrare in maniera piu specifica l'eventuale danno emergente derivante dal fatto di essersi dovuto procurare la somma (non pagatagli) a condizioni particolarmente svantaggiose o mediante alienazione di beni reali, od il danno allegato con riferimento ad investimenti particolari specificamente programmati e resi impossibili dallo inadempimento del debitore. (V 6232/80, mass n 409955; (V 5572/79, mass n 402167; (Conf 3776/79, mass n 400219).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)