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Sez. L, Sentenza n. 1431 del 18/02/1985 (Rv. 439466 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - BASE IMPONIBILE - REQUISITI - SOMME CORRISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO AL GESTORE IN APPALTO DI UNA MENSA AZIENDALE - INCLUSIONE - VERSAMENTO AD UN TERZO RISPETTO AL RAPPORTO DI LAVORO E MANCATA PREVISIONE DI UNA INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLA MENSA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439466-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - BASE IMPONIBILE - REQUISITI - SOMME CORRISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO AL GESTORE IN APPALTO DI UNA MENSA AZIENDALE - INCLUSIONE - VERSAMENTO AD UN TERZO RISPETTO AL RAPPORTO DI LAVORO E MANCATA PREVISIONE DI UNA INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLA MENSA - IRRILEVANZA.*

L'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (sulla revisione degli ordinamenti pensionistici), ampliando il concetto di retribuzione imponibile ai fini previdenziali, vi include tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, dal datore di lavoro e in dipendenza del rapporto di lavoro, con la sola esclusione delle eccezioni tassativamente previste dallo stesso articolo. In relazione a detta norma, in presenza di un'indennità avente i caratteri di erogazione obbligatoria e continuativa espressa in Forma fissa e preordinata, vale la presunzione di onerosità operante nel rapporto di lavoro ed intesa a comprendere nella retribuzione ogni elemento patrimoniale d'incerta natura che presenti quei connotati. Sono pertanto soggette a contribuzione previdenziale anche le somme che il datore di lavoro corrisponde al gestore in appalto di una mensa aziendale, per la somministrazione dei pasti ai lavoratori con caratteri di continuatività ed obbligatorietà, non rilevando in contrario né il fatto che si tratti di somme versate ad un terzo anziché direttamente ai dipendenti né il fatto che non sia prevista un'indennità sostitutiva in favore di coloro che non fruiscono dei pasti. (V 1016/84, mass n 433184; (V 5191/82, mass n 430056; (V 5039/82, mass n 422956; (V 999/80, mass n 404435).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)