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Sez. 3, Sentenza n. 6211 del 11/11/2014 Cc. (dep. 11/02/2015) Rv. 264820 - 01

GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Attribuzione in sentenza di una diversa qualificazione giuridica al fatto contestato - Possibilità - Condizioni - Ordinanza che dispone l'integrazione del contraddittorio sul punto - Manifestazione indebita del convincimento - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264820-01

GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO

In tema di ricusazione, non costituisce indebita anticipazione di giudizio il provvedimento con il quale il giudice inviti, in qualsiasi fase del procedimento, le parti ad interloquire sulla qualificazione giuridica del fatto, trattandosi di una prerogativa rientrante nell'esercizio delle sue funzioni e non di una manifestazione indebita del proprio convincimento sui fatti oggetto di imputazione, posto che siffatta interlocuzione è imposta dall'art.6, par. 1 e 3, lett. a) e b) della C.E.D.U. (Fattispecie in cui, all'esito delle conclusioni delle parti, il giudice aveva pronunciato ordinanza invitando le stesse ad interloquire sulla configurabilità di una diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto contestato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)