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Sez. 5, Sentenza n. 12213 del 13/02/2014 Ud. (dep. 13/03/2014) Rv. 260209 - 01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Omessa esplicita contestazione dell'aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., ritenuta in sentenza - Violazione del diritto di difesa - Illegittimità conseguente della relativa statuizione.
Stato
decisa il 2014-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260209-01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE

Sussiste la violazione irrimediabile del diritto di difesa nel caso in cui sia ritenuta in sentenza l'ipotesi aggravata del reato di falso in atto pubblico, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., non adeguatamente e correttamente esplicitata nella contestazione, considerato che, anche alla luce dei vincoli posti dalla giurisprudenza della Corte EDU (sent. Drassich c. Italia, 11 dicembre 2007), è diritto dell'imputato essere informato tempestivamente e dettagliatamente tanto dei fatti materiali posti a suo carico, quanto della qualificazione giuridica ad essi attribuiti. (Nella specie la S.C. - rilevato che la natura fidefacente dell'atto assunto come falso non viene esplicitamente indicata nel capo di imputazione, che essa non è nemmeno indicata in fatto con sinonimi o formule equivalenti e che neanche è richiamato l'art. 476, comma secondo, cod. pen. - ha escluso l'operatività dell'aggravante di cui al predetto art. 476, comma secondo, cod. pen., ritenendo sussistente l'ipotesi di falso non aggravata dalla natura fidefacente dell'atto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)