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Sez. 6, Sentenza n. 41317 del 15/07/2015 Ud. (dep. 14/10/2015) Rv. 265004 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI) | Intercettazioni disposte per un reato fra quelli previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. - Utilizzabilità per i restanti reati dello stesso procedimento - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265004-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI)

In tema di intercettazioni, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all'interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per gli altri reati di cui dall'attività di captazione emergano gli estremi e, quindi, la conoscenza, mentre, nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso "ab origine", l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall'art. 270 cod. proc. pen., e, cioè, all'indispensabilità e all'obbligatorietà dell'arresto in flagranza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse utilizzato le conversazioni telefoniche, intercettate nell'ambito di un procedimento aperto per un episodio di concussione, ai fini della prova di un altro fatto concussivo commesso da uno solo degli imputati, in un altro periodo temporale, in un altro luogo e in danno di altri soggetti, ma la cui notizia era stata acquisita proprio per effetto dell'attività di intercettazione in questione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)