Sez. 2, Sentenza n. 3340 del 05/05/1988 (Rv. 458727 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - IMPOSSIBILITÀ O PARTICOLARE DIFFICOLTÀ DI PRECISA DETERMINAZIONE DEL DANNO - ESCLUSIONE DA PARTE DEL DANNEGGIATO - LIQUIDAZIONE IN VIA EQUITATIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - IMPOSSIBILITÀ O PARTICOLARE DIFFICOLTÀ DI PRECISA DETERMINAZIONE DEL DANNO - ESCLUSIONE DA PARTE DEL DANNEGGIATO - LIQUIDAZIONE IN VIA EQUITATIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
Il potere del giudice di liquidare il danno in via equitativa presuppone l'impossibilità, o quanto meno la particolare difficoltà, della precisa Determinazione del danno stesso (art. 1226 cod. civ.) e, pertanto, non può essere esercitato quando tale impossibilità o particolare difficoltà venga esclusa dallo stesso danneggiato, il quale chieda l'immissione di prove aventi ad oggetto la precisa Determinazione del danno, a meno che il giudice, con motivazione adeguata, ritenga di non ammettere tali prove, in quanto inidonee ad offrire utili elementi di giudizio. (V 3353/86, mass n 446315; (V 2957/86, mass n 445968; (V 2171/86, mass n 445343; (V 1212/86, mass n 444690; (V 69/86, mass n 443714).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)