Sez. 3, Sentenza n. 9118 del 04/09/1990 (Rv. 469176 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE COSIDDETTO DANNO BIOLOGICO - RISARCIBILITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE COSIDDETTO DANNO BIOLOGICO - RISARCIBILITÀ.*
Nel caso di fatto illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il danno patrimoniale risarcibile non è costituito solo dalle conseguenze pregiudizievoli correlate all'efficienza lavorativa ed alla capacità di produzione del reddito, ma si estende a tutti gli effetti negativi incidenti sul bene primario della salute in sè considerato quale diritto inviolabile dell'uomo alla pienezza della vita ed all'esplicazione della propria personalità morale, intellettuale e culturale (cosiddetto danno biologico), tenuto conto che tale bene fa parte integrante del patrimonio del soggetto e viene conseguentemente leso dal suddetto fatto illecito, anche quanto riguardi chi non abbia ancora (come il minore di età) o abbia perduto o non abbia mai avuto attitudine a svolgere attività produttiva di reddito. La risarcibilità di detto danno non resta esclusa dalla Mancanza di criteri obiettivi per l'esatta quantificazione in denaro del pregiudizio da risarcire, stante il potere-dovere del giudice di ricorrere ad una stima equitativa, considerando tutte le circostanze del caso concreto. (V 1954/90, mass n 465815; (V 645/90, mass n 465082; (Conf 2012/86, mass n 445218).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)