Sez. U, Sentenza n. 1674 del 15/03/1982 (Rv. 419509 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - QUESTIONI DI VALUTAZIONE ESTIMATIVA - NOZIONE - INTENTO SPECULATIVO DI OPERAZIONI ECONOMICHE OPPURE ESISTENZA DI UNA SOCIETÀ DI FATTO TRA GLI AUTORI DELLE PREDETTE OPERAZIONI - ACCERTAMENTO - INCLUSIONE TRA LE PREDETTE QUESTIONI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - QUESTIONI DI VALUTAZIONE ESTIMATIVA - NOZIONE - INTENTO SPECULATIVO DI OPERAZIONI ECONOMICHE OPPURE ESISTENZA DI UNA SOCIETÀ DI FATTO TRA GLI AUTORI DELLE PREDETTE OPERAZIONI - ACCERTAMENTO - INCLUSIONE TRA LE PREDETTE QUESTIONI.*
Nel sistema del contenzioso tributario introdotto dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, si deve ravvisare una questione di valutazione estimativa - come tale di Competenza esclusiva delle commissioni tributarie di primo e secondo grado, in quanto attinente alla esistenza del reddito tassabile, e non a problemi di diritto - in quella relativa all'identificazione dei caratteri del fatto che è fronte dell'obbligazione tributaria, e così quando si tratti di accertare l'intento speculativo di operazioni economiche (nella specie: acquisto e rivendita di fondi agricoli), ovvero l'esistenza di una società di fatto tra gli autori delle medesime, senza che si profilino questioni giuridiche. (V 4185/81, mass n 414853; (V 6022/79, mass n 402727; (V 356/78, mass n 389652; (V 1926/75, mass n 375621).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)