Sez. 6, Sentenza n. 3041 del 03/10/2017 Ud. (dep. 23/01/2018) Rv. 272152 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE | Valutazione - Criteri - Presunzione relativa di attendibilità - Sussistenza - Limiti.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE
In tema di valutazione della prova testimoniale, non essendo necessari elementi di riscontro esterni, il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza - avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analiticità della deposizione nonchè all'assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza - sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 193, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)