Sez. 2, Sentenza n. 52218 del 28/10/2016 Ud. (dep. 07/12/2016) Rv. 268761 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA | Nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. a seguito del D.Lgs. n. 7 del 2016 - Falsificazione della firma di traenza di un assegno bancario - Rilevanza penale - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del D.Lgs. n. 7 del 2016, la condotta di falsificazione della firma di traenza di un assegno bancario conserva ancora oggi rilievo penale, avendo ad oggetto la diretta compilazione di un titolo di credito, purché sia sorretta dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di causare ad altri un danno. (Fattispecie in cui la Corte, affermata la perdurante rilevanza penale della falsificazione, diretta a procurare all'agente il vantaggio di acquistare ingenti quantitativi di sostanze alcoliche senza pagarne il corrispettivo, ha però annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, a seguito di sopravvenuta remissione di querela, il reato si è estinto ai sensi del novellato art. 493-bis cod. pen., come modificato dal predetto D.Lgs.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 490, Cod. Pen. art. 491, Cod. Pen. art. 493 bis, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)