Sez. L, Sentenza n. 543 del 20/01/1983 (Rv. 425323 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RETTIFICA ULTRANNUALE DI ERRORI NON DOVUTI A DOLO DELL'ASSICURATO - RIDUZIONE DELLA PENSIONE - IRRIPETIBILITÀ DELLE SOMME PERCEPITE IN PIÙ DEL DOVUTO - LIMITI - FATTISPECIE (CESSAZIONE PARZIALE DELL'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ CON QUOTA DI MAGGIORAZIONE PER LA FIGLIA DELLA PENSIONATA IN SEGUITO AL MATRIMONIO DELLA PRIMA).*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RETTIFICA ULTRANNUALE DI ERRORI NON DOVUTI A DOLO DELL'ASSICURATO - RIDUZIONE DELLA PENSIONE - IRRIPETIBILITÀ DELLE SOMME PERCEPITE IN PIÙ DEL DOVUTO - LIMITI - FATTISPECIE (CESSAZIONE PARZIALE DELL'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ CON QUOTA DI MAGGIORAZIONE PER LA FIGLIA DELLA PENSIONATA IN SEGUITO AL MATRIMONIO DELLA PRIMA).*
La previsione dell'art. 80 del R.d. n. 1442 del 1924, relativa alla irreperibilità, nel caso di riduzione della pensione per rettifica ultrannuale di errori non dovuti a dolo dell'assicurato, delle differenze già percepite in più del dovuto, si riferisce ai soli casi di annullamento del provvedimento di assegnazione illegittimo fin dall'origine o di provvedimenti ulteriori applicativi di successive Disposizioni di legge, pur essi illegittimi, e non anche ai casi di cessazione dell'efficacia di provvedimenti legittimamente emessi, conseguenti al verificarsi di fatti estintivi del diritto riconosciuto dai provvedimenti stessi (nella specie, cessazione parziale dell'efficacia del provvedimento attributivo di pensione di reversibilità con relativa quota di maggiorazione per la figlia della pensionata, per effetto del susseguente matrimonio della prima), rimanendo in tali casi esperibile l'Azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ. da parte dell'istituto assicuratore. (Conf 2653/78, mass n 392012).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)