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Sez. L, Sentenza n. 2653 del 25/05/1978 (Rv. 392012 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RETTIFICA ULTRANNALE DI ERRORI NON DOVUTI A DOLO DELL'ASSICURATO - RIDUZIONE DELLA PENSIONE - IRRIPETIBILITA DELLE SOMME PERCEPITE IN PIU DEL DOVUTO - LIMITI - FATTISPECIE (CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE DA UN ENTE PREVIDENZIALE STRANIERO DOPO L'ASSEGNAZIONE DELLA PENSIONE INPS).*
Stato
decisa il 1978-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392012-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RETTIFICA ULTRANNALE DI ERRORI NON DOVUTI A DOLO DELL'ASSICURATO - RIDUZIONE DELLA PENSIONE - IRRIPETIBILITA DELLE SOMME PERCEPITE IN PIU DEL DOVUTO - LIMITI - FATTISPECIE (CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE DA UN ENTE PREVIDENZIALE STRANIERO DOPO L'ASSEGNAZIONE DELLA PENSIONE INPS).*

La previsione dell'art 80 del regolamento sull'Assicurazione obbligatoria contro l'invalidita e la vecchiaia, approvato con RD 28 agosto 1924, n 1422, relativa alla irripetibilita, nel caso di riduzione della pensione per rettifica ultrannale di errori non dovuti a dolo dell'interessato, delle differenze gia percepite in piu del dovuto, si riferisce ai soli casi di annullamento di provvedimenti di assegnazione illegittimi sin dall'origine, e non anche ai casi di cessazione dell'efficacia di provvedimenti legittimamente emessi, conseguente al verificarsi di fatti estintivi del diritto riconosciuto dai provvedimenti stessi, e richiede che l'errore affetti gli originari provvedimenti di assegnazione della pensione e non pure quelli di integrazione al minimo garantito. Pertanto, la suddetta norma ed il correlativo termine annuale non si applicano nel caso di revoca dell'integrazione della pensione d'invalidita al minimo garantito, per avere conseguito l'invalido la pensione da un ente previdenziale straniero, dopo l'assegnazione della pensione INPS. (V 1584/73, mass n 364412).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)