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Sez. 5, Ordinanza n. 8429 del 24/11/2004 Cc. (dep. 04/03/2005) Rv. 231170 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - esigenze cautelari | Modalità e circostanze del fatto - Apprezzamento sotto il duplice profilo della gravità del fatto e della capacità a delinquere - Legittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231170-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - esigenze cautelari

In tema di esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., la pericolosità sociale dell'indagato può essere desunta sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, sia dalla personalità dell'indagato, evidenziata congiuntamente dalle modalità del comportamento nell'esecuzione del reato e da precedenti condanne subite. Ne deriva che, ai fini del giudizio sulla pericolosità dell'indagato, è legittima e doverosa la valutazione del giudice di merito delle specifiche modalità e circostanze del fatto, le quali possono rivestire una duplice valenza e, pertanto, assumere rilievo, oltre che sul piano della gravità del fatto, anche su quello dell'apprezzamento della capacità a delinquere, considerato che la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)