Sez. 1, Sentenza n. 36322 del 30/06/2015 Cc. (dep. 08/09/2015) Rv. 264468 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenzione domiciliare per gravi motivi di salute - Stato di salute incompatibile con il regime carcerario - Valutazione in concreto - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della concessione della detenzione domiciliare per gravi motivi di salute, la valutazione demandata al giudice di merito sulla compatibilità tra il regime carcerario e le condizioni del detenuto va effettuata, tenuto conto delle molteplici finalità della pena, considerando comparativamente, nel caso concreto, le complessive condizioni di salute della persona e la adeguatezza delle cure praticabili in ambiente carcerario o presso i presidi sanitari posti a disposizione del detenuto.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)