Sez. 3, Sentenza n. 19640 del 01/02/2024 Cc. (dep. 17/05/2024) Rv. 286523-01
SPORT | Misure volte a prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - Provvedimento di convalida del cd. DASPO - Violazione del termine di 48 ore - Nullità di ordine generale - Convalida notificata dopo la scadenza del termine senza che, nel frattempo, l'interessato abbia esercitato le prerogative difensive - Deduzione della nullità - Necessità di un interesse concreto a farla valere, derivante da un pregiudizio causato dalla violazione del termine.
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In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario
per esaminare gli atti e presentare memorie, ma l'inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell'ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all'interessato e quest'ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato.
Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)