diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 28489 del 08/02/2024 Cc. (dep. 16/07/2024) Rv. 286707-01

SPORT | Misure volte a prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - Provvedimento di convalida del DASPO intervenuto prima dello scadere del termine di 48 ore - Conseguenze - Nullità di ordine generale - Verifica del pregiudizio patito dall'interessato - Necessità.
Stato
decisa il 2024-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286707-01

SPORT

In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia (cd. DASPO) non può intervenire, a pena di nullità di ordine generale, prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica, concesso al destinatario per consentirgli l'esame della documentazione e il deposito di memorie e deduzioni, ferma restando la necessità, ove il predetto eccepisca la lesione del proprio diritto di difesa, di verificare, in concreto, il pregiudizio da lui subito.

Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)