Sez. L, Sentenza n. 8511 del 03/08/1995 (Rv. 493556 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Lavoratori giornalieri di campagna ed assimilati - Riferimento alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia ex. art. 28 d.P.R. n. 488 del 1968 - Prestazione di fatto di un orario inferiore per effetto di usi normativi o negoziali più favorevoli - Irrilevanza - Fattispecie relativa agli usi normativi nella provincia di Lecce.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, secondo cui per le categorie dei lavoratori giornalieri di campagna ed assimilati la retribuzione imponibile, ai fini del calcolo dei contributi della previdenza obbligatoria, va stabilita "in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate", non è rilevante la prestazione di fatto di un orario inferiore rispetto a quello normale previsto dai contratti collettivi di categoria, anche se la deroga dipende da più favorevoli usi normativi o negoziali. Infatti la norma di legge attua un bilanciamento di interessi contrapposti che garantisce una base imponibile non inferiore a quella ritenuta minima necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi e la realizzazione delle finalità assicurative (come rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza 20 luglio 1992 n. 342), e tali esigenze non sarebbero conseguite con l'assunzione quale parametro di una retribuzione inferiore. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva dato rilevo, ai fini in esame, alla ritenuta esistenza nella provincia di Lecce di un uso normativo nel senso di una durata normale della prestazione lavorativa di cinque ore giornaliere e trenta ore settimanali, invece che di sei ore e quaranta minuti giornalieri e di quaranta ore settimanali come previsto dal contratto collettivo di categoria).
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 28 CORTE COST., Preleggi art. 8, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2078
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)