Sez. 2, Sentenza n. 19464 del 09/05/2006 Cc. (dep. 06/06/2006) Rv. 234205 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Sentenza di condanna - Ripristino della custodia cautelare - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI
È legittimo il ripristino della custodia cautelare ai sensi dell'art. 307, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen. nei confronti dell'imputato del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., condannato in primo grado ad una lunga pena detentiva, atteso che il pericolo di fuga è reso ancora più rilevante dall'appartenenza, già accertata in giudizio, dell'interessato ad una organizzazione criminale che può aiutarlo a sottrarsi alla condanna.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)