Sez. L, Sentenza n. 3106 del 11/05/1981 (Rv. 413678 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - STABILITA DEL RAPPORTO - NOZIONE - COINCIDENZA CON LA COSIDDETTA STABILITA REALE EX ART 18 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - ESCLUSIONE - RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLA DIREZIONE PER L'ITALIA DELLA COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE LETTI - STABILITA ANCHE NEL PERIODO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - STABILITA DEL RAPPORTO - NOZIONE - COINCIDENZA CON LA COSIDDETTA STABILITA REALE EX ART 18 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - ESCLUSIONE - RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLA DIREZIONE PER L'ITALIA DELLA COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE LETTI - STABILITA ANCHE NEL PERIODO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - SUSSISTENZA.*
La stabilita del rapporto di lavoro - che, alla stregua della evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia, esclude l'applicazione del principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti del lavoratore nel corso del rapporto - non coincide necessariamente con la cosiddetta stabilita reale assicurata dallo art. 18 della legge 20 maggio 1970 n 300, potendo ritenersi egualmente stabile ogni rapporto che, indipendentemente dalla qualita pubblica o privata del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina, legale o convenzionale, che, sul piano sostanziale, subordini la legittimita e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilita di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Deve, pertanto, ritenersi dotato di stabilita, anche anteriormente all'entrata in vigore dello statuto dei lavoratori, il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla direzione per l'Italia della compagnia internazionale delle carrozze letti, essendo dalla relativa disciplina collettiva del 1958 - resa efficace erga omnes con DPR 2 gennaio 1962 n 732 - assicurata al lavoratore una tutela sostanziale e processuale avente le caratteristiche suddette. (Conf 1268/76, mass n 379956, nella prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 com. 1 CORTE COST., DPR 02/01/1902 num. 732, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)