Sez. 1, Sentenza n. 6003 del 17/03/2006 (Rv. 587444 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Cessione volontaria - Strumento privatistico - Conseguenze - Accertamento giudiziale della patologia del contratto - Ammissibilità..
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
La cessione volontaria di immobili realizza un vero e proprio contratto che, sebbene ad oggetto pubblico, in quanto inserito nell'ambito di un procedimento amministrativo di cui realizza il risultato tipico, procura, in alternativa all'espropriazione, l'effetto traslativo mediante utilizzo di uno strumento privatistico, per cui l'autorità giudiziaria ordinaria, come può sindacarne la validità e disporne l'annullamento ove riscontri eventuali irregolarità commesse dall'espropriante nel corso del procedimento, può dichiararne, anche d'ufficio, la nullità, ove accerti l'insussistenza del potere ablativo dell'ente, non ponendosi questione di limiti al potere di disapplicazione dell'atto amministrativo, che in ogni caso non incontra preclusioni se esso appare affetto da nullità, dato che l'accertamento della causa di invalidità dell'atto si pone con rilevanza preliminare esterna rispetto al riconoscimento della sussistenza del diritto soggettivo che da quell'attività risulti in ipotesi vulnerata.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)