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Sez. L, Sentenza n. 2616 del 24/05/1978 (Rv. 391976 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - OMESSO O INCOMPLETO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - AZIONE EX ART 2116 COD CIV - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1978-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391976-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - OMESSO O INCOMPLETO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - AZIONE EX ART 2116 COD CIV - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*

Nel caso di omesso od incompleto versamento dei contributi assicurativi da parte del datore di lavoro, ove il lavoratore proponga nei confronti di quest'ultimo, non l'Azione per la tutela della sua posizione assicurativa, bensi la distinta Azione per il risarcimento del danno ex art 2116 cod civ, cioe diretta ad ottenere reintegrazione patrimoniale per il mancato conseguimento delle prestazioni previdenziali a seguito dell'inadempimento contributivo, la relativa prescrizione decorre dal verificarsi dell'evento lesivo e quindi dall'avvenuta perdita totale o parziale da parte del lavoratore, ossia dal momento in cui, avveratosi l'evento protetto dall'Assicurazione (eta pensionabile od invalidita), l'ente assicuratore neghi, in tutto o in parte, la prestazione previdenziale. (Conf 4115/75, mass n 378435; (Conf 1304/71, mass n 351496).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)