Sez. 5, Sentenza n. 42069 del 09/10/2007 Ud. (dep. 14/11/2007) Rv. 238178 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Reati attribuiti alla competenza del giudice di pace - Applicabilità del termine di prescrizione triennale di cui all'art. 157, comma quinto, cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
È legittima la decisione con cui il giudice di pace applichi - in ordine al reato di ingiuria aggravata (art. 594, commi primo e quarto, cod. pen.) - il termine di prescrizione ordinario e non quello triennale previsto dall'art. 157, comma quinto, cod. pen., nel testo novellato dall'art. 6 della L. n. 251 del 2005 - il quale ne prevede l'applicabilità per il reato per il quale la legge stabilisce pene diverse da quelle detentive - considerato che il meccanismo di conversione sanzionatoria apprestato dall'art. 52 D.Lgs. n. 274 del 2000 prevede che determinati reati, tuttora edittalmente sanzionati con la pena detentiva della reclusione o dell'arresto (sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria), una volta trasferiti alla competenza del giudice di pace, possano essere puniti - in alternativa alla multa o all'ammenda - con la pena della permanenza domiciliare sostituibile, su richiesta dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità e che tali pene paradetentive si considerano, ex art. 58, comma primo, D.Lgs. n. 274 del 2000, per ogni effetto giuridico, come pena detentiva della specie corrispondente a quella detentiva originaria (cfr. Corte cost. n. 2 del 2008).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 com. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594 com. 1, Cod. Pen. art. 594 com. 4, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)