Sez. 5, Sentenza n. 21795 del 12/01/2017 Ud. (dep. 05/05/2017) Rv. 269926 - 01
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA | Motivazione afferente ad altro processo - Omessa motivazione - Sussistenza - Nullità della sentenza - Rinvio al giudice di primo grado - Possibilità di integrare la sentenza da parte del giudice d'appello investito esclusivamente della questione di nullità - Esclusione.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA
Il giudice d'appello, a cui sia devoluta esclusivamente la cognizione della nullità della sentenza del giudice di pace recante imputazione e motivazione afferente ad altra e diversa vicenda processuale, non può sostituirsi al primo giudice correggendo la motivazione nell'ambito del potere di integrazione, ma deve trasmetteregli gli atti per non privare l'imputato di un grado del giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'ipotesi di motivazione del tutto avulsa dalla vicenda processuale per cui è processo è assimilabile a quella di omessa motivazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)