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Sez. 1, Sentenza n. 6627 del 09/11/1983 (Rv. 431357 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - CONDIZIONI - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431357-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - CONDIZIONI - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

Ai fini del giudizio per l'ammissibilità dell'Azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, la sostituzione nel primo comma dell'art. 274 cod. civ. - a seguito della riforma del diritto di famiglia - dell'espressione "specifiche circostanze" alla parola "indizi", non ha modificato sostanzialmente la natura sommaria della cognizione preliminare prevista dalla norma stessa, in quanto la valutazione sull'esistenza di esse deve mantenersi sul piano della probabilità e non della certezza. L'indagine, infatti, è diretta soltanto ad accertare un fumus boni iuris in rapporto con le indicazioni del ricorrente sui mezzi di prova, dei quali intende avvalersi nel successivo giudizio di cognizione e con le desumibili presunzioni tali da fare apparire l'Azione non priva di fondamento. (V 1379/82, mass n 419221; (Conf 1626/81, mass n 412298).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)