Sez. 3, Sentenza n. 1964 del 24/03/1984 (Rv. 434042 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - COABITAZIONE TRA CONGIUNTI NON TENUTI A CONVIVERE - STATO DI NECESSITÀ - CONFIGURABILITÀ.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - COABITAZIONE TRA CONGIUNTI NON TENUTI A CONVIVERE - STATO DI NECESSITÀ - CONFIGURABILITÀ.*
La coabitazione tra congiunti non tenuti a convivere, pur se esente da dissensi e contrasti, integra, al pari del godimento dell'alloggio a titolo di mera ospitalità, la necessità che legittima il locatore a recedere dal contratto di locazione ai sensi dell'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392, senza che rilevino in contrario né la sua lunga durata, né la sufficienza, sotto il profilo spaziale, dell'alloggio occupato in coabitazione. (V 4843/83, mass n 429735; (V 3410/83, mass n 428299; (V 2130/82, mass n 419997; (V 950/82, mass n 418810).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)