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Sez. 1, Sentenza n. 2009 del 12/03/1990 (Rv. 465847 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI MATERNITÀ E PATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465847-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI MATERNITÀ E PATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - VALUTAZIONE - CRITERI.*

Nel procedimento relativo all'ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, la valutazione circa l'esistenza delle specifiche circostanze che facciano apparire giustificata l'Azione, secondo l'attuale formulazione dell'art. 274 cod. civ., deve mantenersi sul piano della probabilità e non su quello della certezza, essendo l'indagine preliminare diretta solo ad accertare l'esistenza del fumus boni iuris, in rapporto alle indicazioni del ricorrente relative ai mezzi di prova dei quali intende avvalersi nel successivo giudizio di cognizione piena. Pertanto, l'Azione deve essere ammessa qualora sussista un minimo di elementi di fatto che, pur potendo non essere decisivi o risolutivi per il vero e proprio accertamento della paternità o della maternità, siano suscettibili di sviluppo, di integrazioni e di approfondimento nel successivo giudizio, si da rendere attendibile l'assunto del richiedente e da giustificare il ricorso all'Azione giudiziaria. (V 3630/89, mass n 463581; (V 3629/89, mass n 463579; (Conf 1503/89, mass n 462315; (Conf 1668/88, mass n 457691).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)