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Sez. 1, Sentenza n. 3629 del 08/08/1989 (Rv. 463579 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - AFFERMAZIONE DELLA MADRE DI RICORRENZA DI RAPPORTI TRA ESSA ED IL PRETESO PADRE ALL'EPOCA DEL CONCEPIMENTO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463579-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - AFFERMAZIONE DELLA MADRE DI RICORRENZA DI RAPPORTI TRA ESSA ED IL PRETESO PADRE ALL'EPOCA DEL CONCEPIMENTO - RILEVANZA.*

La pronuncia di ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione di paternità naturale ex art. 274 cod. civ. può essere fondata anche sull'affermazione della madre e sulla ricorrenza di rapporti tra essa ed il preteso padre all'epoca del concepimento, poiché tali elementi, mentre non sono da soli idonei, ove non suffragati da altre prove, all'accoglimento della domanda (art. 269, comma quarto, cod. civ.), possono di per sè giustificare la suddetta declaratoria di ammissibilità, la quale postula, in esito ad un'indagine di tipo delibativo. Il mero riscontro della non manifesta infondatezza della domanda medesima, cioè del suo carattere non pretestuoso e della probabilità del suo fondamento sulla base delle prove da acquisire nel successivo giudizio di merito. (V 1503/89, mass n 462315; (V 1668/88, mass n 457691; (Conf 4421/86, mass n 447175).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)