Sez. 2, Sentenza n. 13948 del 30/01/2014 Cc. (dep. 25/03/2014) Rv. 261849 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Revoca o sostituzione di misura cautelare - Istanza fondata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. - Obbligo del giudice di disporre accertamenti nominando un perito - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
In tema di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, la previsione di cui all'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. - secondo la quale se la richiesta è basata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma quarto, stesso codice, ovvero se tali condizioni sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, il giudice, ove non ritenga di accoglierla, dispone gli accertamenti medici del caso, nominando un perito - non impone automaticamente al giudice la nomina del perito se non sussista un apprezzabile "fumus", e cioè se non risulti formulata una diagnosi di incompatibilità dello stato di salute con quello detentivo o comunque non si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)