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Sez. 1, Sentenza n. 24767 del 05/07/2006 Cc. (dep. 18/07/2006) Rv. 234294 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Semilibertà - Modifica introdotta dall'art. 7, comma quinto, L. 251 del 2005 - Tempus regit actum - Applicabilità.
Stato
decisa il 2006-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234294-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La disciplina contenuta nell'art. 50 bis Ordinamento Penitenziario, come modificata dall'art. 7, comma quinto, L. 5 dicembre 2005, n. 251, concernente i limiti di pena per la concessione della semilibertà ai condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., opera anche per le condanne anteriori all'entrata in vigore della legge in quanto la modifica delle norme che regolano l'applicazione delle misure alternative alla detenzione non ha natura sostanziale e, salvo la previsione espressa e specifica contenuta in norme intertemporali, ad essa non è applicabile il disposto dell'art. 2 cod. pen., bensì il principio "tempus regit actum".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 bis CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)