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Sez. L, Sentenza n. 3649 del 05/06/1981 (Rv. 414274 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTO TRA GLI ENTI MUTUALISTICI ED I MEDICI ESTERNI CONVENZIONATI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414274-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTO TRA GLI ENTI MUTUALISTICI ED I MEDICI ESTERNI CONVENZIONATI - INCLUSIONE.*

Il rapporto fra gli enti mutualistici ed i medici esterni convenzionati, regolato dall'accordo nazionale 14 luglio 1973, sebbene non sia di lavoro subordinato, ma di prestazione d'opera intellettuale, comporta l'Obbligo di medici stessi di espletare tale opera, personale e diretta in tutti i casi nei quali questa e richiesta dai singoli assistiti e di attenersi alle direttive degli enti, quali risultano dalla convenzione regolatrice. Pertanto, attesa anche la permanenza nel tempo di detto rapporto, esso integra gli estremi di una attivita continuativa e coordinata, dei predetti medici per conto dell'ente ed e soggetto, in Sede contenziosa, al rito del lavoro, giusta la previsione dell'art 409 n 3 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)