Sez. 2, Sentenza n. 2976 del 06/05/1980 (Rv. 406719 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - DI ACCERTAMENTO - DI UN RAPPORTO REALE - EFFETTO TRASLATIVO - ESCLUSIONE - FONTE ORIGINARIA DEL RAPPORTO - PREVALENZA.*
NEGOZI GIURIDICI - DI ACCERTAMENTO - DI UN RAPPORTO REALE - EFFETTO TRASLATIVO - ESCLUSIONE - FONTE ORIGINARIA DEL RAPPORTO - PREVALENZA.*
Il negozio di accertamento di un diritto reale, la cui funzione e quella di rendere definitiva la situazione giuridica derivante dal rapporto preesistente eliminando gli elementi di incertezza, non ha alcun effetto traslativo, e pertanto, per la regolamentazione della relativa situazione giuridica controversa, deve farsi capo, in ogni caso, alla fonte precettiva originaria, che ne costituisce il fondamento. (Conf 48/79, mass n 396067; (Conf 1031/77, mass n 384663; (Conf 2055/75, mass n 375774; (Conf 2132/71, mass n 352874).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)