Sez. 6, Sentenza n. 24707 del 24/05/2007 Cc. (dep. 21/06/2007) Rv. 237111 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Convenzione europea di estradizione - Estradizione esecutiva - Sentenza contumaciale - Mancata, effettiva conoscenza da parte dell'imputato - Esistenza di rimedi per impugnare la sentenza - Sufficienza - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
Alla luce del novellato art. 111 Cost. e dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo modificato, in ossequio ai principi stabiliti dall'art. 3 del secondo protocollo addizionale della Convenzione europea di estradizione, dall'art. 1, comma primo, lett. b), D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. con modd. in L. 22 aprile 2005 n. 60, deve ritenersi consentita l'estradizione basata su una sentenza emessa all'esito di un processo contumaciale, quando nell'ordinamento dello Stato richiedente siano previsti rimedi per consentire all'imputato, che non sia stato messo nelle condizioni di conoscerne effettivamente l'esistenza, di impugnare la sentenza definitiva. (Nell'affermare tale principio con riferimento ad una estradizione richiesta dalle autorità rumene, la Corte ha chiarito che, a fronte dell'esistenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di una normativa di garanzia, spetta all'interessato rappresentare in termini specifici le ragioni che la rendano ineffettiva nei suoi confronti).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2, Tratt. Internaz. 17/03/1978 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)