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Sez. 3, Sentenza n. 3041 del 08/04/1997 (Rv. 503586 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Fondamento - Rapporto tra il custode e la cosa custodita - Carattere insidioso di questa - Necessità - Esclusione - Differenza tra l'art. 2051 cod. civ. e l'art. 2043 cod. civ. - Conseguenze in tema di onere della prova.
Stato
decisa il 1997-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503586-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE

La responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., poiché si fonda sul rapporto oggettivo del custode con la cosa custodita, prescinde dal carattere insidioso di questa - ossia la imprevedibilità e invisibilità della cosa dannosa - e perciò il danneggiato non deve dimostrare tale carattere, come invece è necessario se agisce, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per la generale responsabilità da fatto illecito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)